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Legislatura XIX

Proposta emendativa 10.09.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
10.09.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Fondo per la progettazione e la realizzazione dell'Einstein Telescope sul territorio nazionale)

  1. Al fine di potenziare gli interventi finalizzati alla promozione della candidatura dell'Italia quale sede dell'Einstein Telescope e alla realizzazione del dossier di candidatura dell'Italia da parte dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il «Fondo per la progettazione e la realizzazione dell'Einstein Telescope» con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, comprese le modalità di monitoraggio degli interventi da effettuarsi attraverso i sistemi del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli ad esso collegati, e il cronoprogramma procedurale coerente con gli stanziamenti previsti dal comma 1.
  3. All'articolo 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili la cui realizzazione è prevista in aree interessate da progetti ad alto valore scientifico, sia nazionale che internazionale, finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche o dell'Unione europea, che richiedano, ai fini della relativa realizzazione, la preservazione ambientale del sito. Le autorizzazioni relative agli impianti di cui al primo periodo già rilasciate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono nulle e cessano di avere efficacia».

  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 5 milioni per il 2023 e 10 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.