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Legislatura XIX

Proposta emendativa 0.58.01000.68.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2022  [ apri ]
0.58.01000.68.
inammissibile(inammissibile per estraneità di materia)

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera c), sostituire le parole: è soppresso con le seguenti: è sostituito dal seguente:

  «2. Il credito d'imposta di cui al comma 1-ter dell'articolo 22 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è applicato nella misura del 90 per cento alle commissioni maturate nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, e spetta a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 600.000 euro. Si applicano le medesime modalità applicative di cui all'articolo 22 del predetto provvedimento.».

  Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.