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Legislatura XIX

Proposta emendativa 0.58.01000.66.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2022  [ apri ]
0.58.01000.66.
inammissibile(inammissibile per estraneità di materia)

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 97-bis», inserire il seguente:

   «Art. 97-ter. – (Disposizioni concernenti i soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di somministrazioni di emoderivati). – 1. Ai soggetti emofilici danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992 n.210 e successive modificazioni o, se deceduti, ai loro eredi, che non hanno percepito alcuna somma a titolo di risarcimento danni, né in via giudiziale, né ai sensi di transazioni o eque riparazioni, è riconosciuto un ulteriore indennizzo, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, consistente in un assegno una tantum di euro 200.000.
   2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.»

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 380 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.