stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 0.58.01000.58.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2022  [ apri ]
0.58.01000.58.
inammissibile(inammissibile per estraneità di materia)

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, dopo la lettera l), inserire la seguente:

   l-bis) dopo l'articolo 97, inserire il seguente:

Art. 97-bis.
(Vincolo delle risorse destinate allo screening neonatale)

  1. Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 19 agosto 2016, n. 167, le risorse di cui all'articolo 6, comma 2, della legge medesima, sono vincolate, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 della legge del 23 dicembre 1996, n. 662, per l'attuazione dei programmi di screening neonatale.
  2. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato regioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse di cui al citato articolo 6 della legge 19 agosto 2016, n. 167.
  3. Nell'ambito dei criteri di cui al comma 2, con il medesimo decreto, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato regioni, attribuisce all'Istituto superiore di sanità (ISS), che si avvarrà, per lo scopo, della collaborazione del «Centro di coordinamento degli screening neonatali», il compito di svolgere l'attività di monitoraggio e raccolta dei dati, provenienti dalle regioni, sull'attuazione dei programmi di screening neonatali di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 167, sull'efficacia degli stessi e sulla corretta gestione delle risorse di cui al comma. L'ISS pubblica annualmente, sul proprio sito istituzionale, i dati acquisiti dalle regioni.