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Legislatura XIX

Proposta emendativa 0.58.01000.43.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2022  [ apri ]
0.58.01000.43.
inammissibile(inammissibile per estraneità di materia)

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, dopo la lettera n), inserire la seguente:

   n-bis) dopo l'articolo 99, inserire il seguente:

Art. 99-bis.
(Fondo per la promozione dell'educazione finanziaria nel sistema dell'istruzione)

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito il Fondo per promozione dell'educazione finanziaria nel sistema dell'istruzione, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Il Fondo è destinato a finanziare, nel limite delle risorse di cui al periodo precedente, assunzioni di personale e organizzazioni di corsi volti a dare attuazione alle finalità di cui al comma 2.
  2. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «vita civica,» è inserita la seguente: «economica,»;

   b) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «attiva e digitale,» sono inserite le seguenti: «educazione finanziaria,»;

   c) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:

   h-bis) educazione finanziaria, con particolare riguardo alla finanza personale, al risparmio e all'investimento;

   d) all'articolo 3, comma 2, primo periodo, dopo le parole: «cittadinanza attiva», sono aggiunte le seguenti: «e l'educazione finanziaria»;

   e) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «della partecipazione», sono inserite seguenti: «, dell'educazione finanziaria».

  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e i criteri di funzionamento del Fondo di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.