stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 0.58.01000.39.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2022  [ apri ]
0.58.01000.39.
inammissibile(inammissibile per estraneità di materia)

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera e), dopo il capoverso «Art. 74-quater» inserire il seguente:

  Art. 74-quinquies (Credito d'imposta a favore degli investimenti, delle attività di ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica per le imprese). – 1. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 1, comma 203-bis, le parole «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»;

   b) all'articolo 1, comma 203-ter, le parole «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento»;

   c) all'articolo 1, comma 203-quater, le parole «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento»;

   d) all'articolo 1, comma 203-sexies, le parole «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».

  2. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1055, le parole «6 per cento» sono sostituite da: «10 per cento»;

   b) il comma 1057-bis è sostituito dal seguente: «1057-bis. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2023, e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, e nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 20 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 100 milioni di euro. Lo stesso si applica per gli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica.»;

   c) al comma 1058:

  1. le parole «31 dicembre 2023», ovunque ricorrano, sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

  2. le parole «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026»;

  3. le parole «1 milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro»;

   d) i commi 1058-bis e 1058-ter sono soppressi;

   e) al comma 1059, le parole «tre quote annuali» sono sostituite dalle seguenti: «cinque quote annuali»;

   f) ai commi da 1051 a 1063, ovunque ricorrano, le parole «a 1058-ter» sono sostituite dalle seguenti: «a 1058»;

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro il limite di spesa complessivo pari a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.