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Legislatura XIX

Proposta emendativa 0.58.01000.26.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2022  [ apri ]
0.58.01000.26.

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera n), apportare le seguenti modifiche:

   1. alla lettera a) dopo le parole: , primo periodo aggiungere le seguenti: dopo le parole «caratterizzate da specificità linguistiche» aggiungere le seguenti «oltre che le aree interne e quelle caratterizzate da indici di elevato disagio sociale ed economico, ferma restando l'invarianza del numero dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, e» e dopo le parole: 15 aprile, aggiungere le seguenti: e modificare al terzo periodo le parole: «contingente annuale» con le seguenti: «contingente triennale»;

   2. alla lettera b) sostituire le parole: nell'anno scolastico 2024/2025 con le seguenti: a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025;

   3. alla lettera b) sostituire le parole: calcolato sulla base del parametro di cui al comma 5 con le seguenti: pari a quello dell'anno scolastico 2022/2023;

   4. alla lettera b) al secondo periodo, sopprimere le parole: per i primi sette anni scolastici;

   5. alla lettera b) sostituire le parole: correttivo non superiore al 2 per cento con le seguenti: correttivo non inferiore al 10 per cento;

   6. lettera b), dopo le parole: 30 giugno aggiungere le seguenti: e dopo le parole indicato dal medesimo decreto sostituire le parole: non inferiore a 900 e non superiore a 1000 con le seguenti: non inferiore a 700 e non superiore 800,;

  Conseguentemente, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) sostituire il comma 2, con il seguente:

   «2. Per l'applicazione del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito uno specifico fondo compensativo con una dotazione di 5, 5 milioni di euro per l'anno 2024, 21 milioni per l'anno 2025, 34,5 milioni per l'anno 2026, 46 milioni per l'anno 2027, 54 milioni per l'anno 2028, 63 milioni per l'anno 2029, 73 milioni per l'anno 2030, 82, 5 milioni per l'anno 2031 e 88,5 milioni a decorrere dall'anno 2032, nei limiti dei quali è autorizzata la spesa; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione a decorrere dall'anno 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziata dall'articolo 152, comma 3.».