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Legislatura XIX

Proposta emendativa 0.51.1000.8.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/12/2022  [ apri ]
0.51.1000.8.
inammissibile(inammissibile per estraneità di materia)

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera c), capoverso «Art. 96-bis», dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di consentire la ripresa delle attività ordinarie dei Servizi sanitari regionali, il recupero delle liste di attesa per le prestazioni non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 400 milioni per l'anno 2023.
  2-ter. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati i criteri di accesso a tali risorse.
  2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 400 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.