All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera f), capoverso «Art. 127-bis», dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis Al fine di procedere al completamento della Carta geologica d'Italia (CARG) quale infrastruttura di ricerca strategica al raggiungimento degli obiettivi finalizzati ad uno sviluppo sostenibile, in considerazione dell'estrema vulnerabilità del territorio italiano, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il «Fondo per il completamento della carta geologica d'Italia», destinato all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.