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Legislatura XIX

Proposta emendativa 0.51.1000.70.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/12/2022  [ apri ]
0.51.1000.70.
(inammissibile per estraneità di materia limitatamente ai commi 2 e 3)

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera f), sostituire il capoverso «Art. 127-bis» con il seguente:

Art. 127-bis.
(Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico nelle regioni del Mezzogiorno e misure per completamento Carta geologica nazionale)

  1. Per sostenere gli interventi per spese in conto capitale nelle regioni: Calabria, Sicilia, Puglia, Campania, Calabria, Sardegna, Molise e Basilicata volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico in relazione al contenimento dei danni causati da tali fenomeni, è disposta l'assegnazione in favore delle citate regioni di 700 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1.100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. La ripartizione delle risorse di cui al presente comma terrà conto delle condizioni idrogeologiche delle regioni interessate nonché della popolazione residente. Tale assegnazione è considerata nell'ambito della programmazione complessiva delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027 ed è ricompresa nel Piano per lo sviluppo e la coesione.
  2. Al fine di procedere al completamento della Carta geologica d'Italia (CARG) quale infrastruttura di ricerca strategica al raggiungimento degli obiettivi finalizzati ad uno sviluppo sostenibile, in considerazione dell'estrema vulnerabilità del territorio italiano, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il «Fondo per il completamento della carta geologica d'Italia», destinato all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.