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Legislatura XIX

Proposta emendativa 0.51.1000.7.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/12/2022  [ apri ]
0.51.1000.7.
inammissibile(inammissibile per estraneità di materia)

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera c), capoverso «Art. 96-bis», dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di implementare l'accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sui documenti «Linee di indirizzo nazionali sul Triage Intraospedaliero», «Linee di indirizzo nazionali sull'Osservazione Breve Intensiva» e «Linee di indirizzo nazionali per lo sviluppo del Piano di gestione del sovraffollamento in Pronto Soccorso» del 1° agosto 2019 relativamente alla presenza di competenze psicologiche a supporto delle attività in Pronto Soccorso è prevista l'assunzione di psicologi per le attività di cui al citato accordo, il cui intervento è rivolto non solo ai pazienti ed agli accompagnatori, ma anche agli operatori sanitari.
  2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2023; per l'anno 2024, alla spesa di 20 milioni di euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione complessiva del finanziamento di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 è stabilita con successivo decreto del Ministero della salute da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.