All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera a), dopo il capoverso comma 1-septies, inserire il seguente:
1-octies. Il credito d'imposta al 100 per cento di cui al comma 1-ter dell'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è applicato, nelle medesime modalità, anche alle commissioni maturate nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, e spetta a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 196 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.