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Legislatura XIX

Proposta emendativa 0.51.1000.3.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/12/2022  [ apri ]
0.51.1000.3.
inammissibile(inammissibile per estraneità di materia)

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera c), capoverso «Art. 96-bis», dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di attivare contratti di formazione specialistica per i laureati afferenti all'area sanitaria non medica di cui al decreto interministeriale 16 settembre 2016, n. 716, recante Riordino delle scuole di specializzazione ad accesso riservato ai «non medici», nei limiti delle risorse di cui al presente comma, a decorrere dall'anno accademico 2023-2024 è istituito presso il Ministero della salute un apposito fondo con una dotazione pari a 16,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 33 milioni per l'anno 2024 e di 49,5 milioni a decorrere dall'anno 2025.
  2-ter. Ai laureati di cui al comma 1 viene applicato il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Il trattamento economico è commisurato in proporzione al numero di ore di tirocinio svolto.
  2-quater. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'istruzione e del merito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di utilizzo del fondo di cui al comma 1.
  2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 16,5 milioni di euro per l'anno 2023, 33 milioni di euro per l'anno 2024 e 49,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.