All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera g), capoverso «Art. 138-bis», dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. In deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e salvo i vincoli di finanza pubblica, gli enti locali possono disporre l'utilizzo dei fondi vincolati e dei fondi destinati agli investimenti risultanti dall'ultimo rendiconto di gestione approvato qualora l'effettivo utilizzo dei detti fondi sia soggetto, a pena di revoca del relativo finanziamento comunitario, statale o regionale, a termini perentori di scadenza, ovvero qualora destinato ad interventi necessari per garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili.
3-ter. L'utilizzo dei fondi di cui al comma 3-bis può essere disposto con deliberazione del consiglio comunale, previo parere del collegio dei revisori dell'ente, a condizione che sia stato approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto di gestione relativo all'esercizio precedente.