All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera g), capoverso «Art. 138-bis», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il termine del 31 dicembre 2022 previsto dall'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per generare obbligazioni giuridicamente vincolanti, è da intendersi differito al 30 giugno 2023. Il termine del 30 giugno 2023 previsto dall'articolo 44, comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, introdotto dall'articolo 56 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per generare obbligazioni giuridicamente vincolanti, è da intendersi differito al 31 dicembre 2023.