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Legislatura XIX

Proposta emendativa 0.51.1000.10.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/12/2022  [ apri ]
0.51.1000.10.
inammissibile(inammissibile per estraneità di materia)

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera e), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    3) dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

   16-bis. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, al fine di preservare le istituzioni scolastiche e le classi presenti prima del sisma e di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 comunque nei limiti delle risorse previste al comma 2»;

   b) al comma 1, lettera a), le parole: «e 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026»;

   c) al comma 1, alla lettera a-bis), le parole: «commi 5 e 5-ter, terzo periodo,» sono soppresse.

   16-ter. La rubrica dell'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026».
   16-quater. Agli oneri derivanti dal comma 16-ter, pari a 1.625.182,87 euro per il 2023, 4.062.957,18 euro per il 2024 e per il 2025 e di 2.437.774,31 euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.