All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera ii), capoverso «Art. 150-bis», dopo il comma 2, inserire i seguenti:
2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, l'entità massima della riparazione corrisposta in caso di ingiusta detenzione e di errore giudiziario è pari a un milione di euro.
2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 152, comma 3.