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Legislatura XIX

Proposta emendativa 0.4.1000.79.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2022  [ apri ]
0.4.1000.79.
inammissibile(inammissibile per estraneità di materia)

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera u), dopo l'articolo 68-bis aggiungere il seguente:

Art. 68-ter.
(Disposizioni per l'attuazione del PNRR in materia di potenziamento delle attività amministrative)

  1. Al fine di consentire una rapida conclusione dei procedimenti amministrativi e delle procedure di gara concernenti gli investimenti relativi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), limitatamente agli anni dal 2023 al 2026, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo, possono conferire, per le sole procedure collegate all'attuazione del predetto Piano, l'incarico di responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a soggetti esterni all'amministrazione. Ai relativi oneri si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui al successivo comma 4.
  2. L'incarico di cui al comma 1 può essere conferito, con contratto di lavoro autonomo, esclusivamente ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria. Il provvedimento con cui viene conferito l'incarico reca la puntuale indicazione delle attività che il responsabile esterno sarà chiamato a svolgere nonché la durata delle stesse.
  3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2026, il limite di cui all'articolo 113, comma 3, quinto periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non trova applicazione alle procedure di gara collegate all'attuazione degli investimenti relativi al PNRR. Ai relativi oneri si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui al successivo comma 4.
  4. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi precedenti, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, denominato «Fondo incarichi esterni e premialità PNRR», con dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

em. 4.1000.