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Legislatura XIX

Proposta emendativa 0.4.1000.77.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2022  [ apri ]
0.4.1000.77.
inammissibile(inammissibile per estraneità di materia)

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera s), dopo la lettera b aggiungere la seguente:

   b-bis) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

  2-bis. A decorrere dall'anno 2023, al fine di promuovere l'occupazione femminile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alle lavoratrici madri titolari di contratto di lavoro dipendente e alle lavoratrici iscritte in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con un reddito uguale o inferiore a 35 mila euro annui, che riprendano l'attività lavorativa dopo il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro è corrisposto, per 12 mensilità, un contributo di importo pari a 500 euro mensili, finalizzato all'acquisto di servizi di baby sitting, per l'iscrizione ai servizi integrativi dell'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ovvero per i servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia, nonché per il pagamento di prestazioni di lavoro domestico.
  2-ter. Per le finalità di cui al comma precedente, gli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementati di 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2023.
  2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, valutati in 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.»

em. 4.1000.