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Legislatura XIX

Proposta emendativa 0.4.1000.74.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2022  [ apri ]
0.4.1000.74.
inammissibile(inammissibile per estraneità di materia)

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera q), dopo la lettera a) inserire la seguente:

   a-bis) al comma 4, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

   «b-bis) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

“Art. 4-bis.
(Introduzione di un'imposta negativa per gli assunti titolari di reddito di cittadinanza)

   1. In via sperimentale, per gli anni 2023 e 2024, fino all'entrata in vigore della riforma di cui all'articolo 59, comma 1, e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi, in caso di assunzione di un percettore del reddito di cittadinanza o di un appartenente al suo nucleo familiare che comporti la riduzione del beneficio economico di cui all'articolo 3, al neo-assunto si applica un'imposta negativa tale da determinare un incremento pari al 50 per cento del reddito da lavoro netto fino al raggiungimento della soglia del reddito di cittadinanza e, qualora l'importo del reddito da lavoro netto superi quello del reddito di cittadinanza, un incentivo decrescente fino ad esaurimento.
   2. Ai fini del comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con dotazione di 700 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
   3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la valutazione dell'importo delle aliquote dell'imposta negativa di cui al comma 1 e le modalità della sua erogazione a valere sul fondo di cui al comma 2, nei limiti della sua consistenza che costituisce tetto di spesa”.».

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera b-bis) del comma 4, valutati in 700 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, che costituiscono tetto di spesa, si provvede: per quanto attiene alla somma di 400 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge; per quanto attiene alla somma di 300 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4 della presente legge.

em. 4.1000.