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Legislatura XIX

Proposta emendativa 0.4.1000.73.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2022  [ apri ]
0.4.1000.73.
inammissibile(inammissibile per estraneità di materia)

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera q), dopo la lettera a) inserire la seguente:

   a-bis) al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero corsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Se in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, possono altresì accedere a un percorso del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, ovvero a un corso di laurea a orientamento professionale;».

  Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

  3-bis. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2026, ai soggetti di cui al comma 3 e di età inferiore a 29 anni che frequentano con profitto un corso di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, di almeno 800 ore o uno dei percorsi di cui al secondo periodo del comma 3 vengono riconosciuti i seguenti ulteriori benefici:

   a) fino al conseguimento del titolo e in costanza di frequenza, continuità nel riconoscimento del beneficio economico percepito al momento dell'iscrizione a detti percorsi, ovvero di quello spettante a seguito della riforma organica di cui al comma 1, se più favorevole;

   b) nei casi in cui la sede del corso è a più di ottanta chilometri di distanza dalla residenza o comunque non raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici è riconosciuto un contributo mensile pari a 150 euro. Per le donne detto contributo è incrementato del 50 per cento.

  3-ter. I benefici di cui al comma 3-bis sono corrisposti anche oltre il periodo di cui al comma 1 e la data di cui al comma 5. Qualora al momento dell'iscrizione la misura del reddito di cittadinanza non sia più riconosciuta in ragione delle disposizioni di cui al comma 1, può essere presentata una nuova domanda.
  3-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, lettera a), pari a 30 milioni per l'anno 2023 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede, per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, e per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 8. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, lettera b), pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

em. 4.1000.