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Legislatura XIX

Proposta emendativa 0.4.1000.64.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2022  [ apri ]
0.4.1000.64.
inammissibile(inammissibile per estraneità di materia)

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera nn), dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al comma 1-quater dell'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono aggiunti i seguenti periodi: «Le disposizioni del presente comma non si applicano alle cessioni effettuate da banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, rispetto ai quali possono essere effettuate anche cessioni parziali del credito d'imposta. In tali casi gli istituti cedenti adottano le misure necessarie a garantire la tracciabilità delle cessioni parziali.».

em. 4.1000.