All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera ee-bis), capoverso «Art. 113-bis», aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all'articolo 1, punto 22), le parole: «eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali».
1-ter. Al comma 1, dell'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sono aggiunge, in fine, le seguenti: «con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco»