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Legislatura XIX

Proposta emendativa 0.4.1000.110.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2022  [ apri ]
0.4.1000.110.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera m), dopo le parole: primo periodo, inserire le seguenti: le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025», le parole: «2 punti percentuali» dalle seguenti: «4 punti percentuali» e.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori farmaceutico e assicurativo)

  1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.
  2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

   a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;

   b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.

  3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
  4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° febbraio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
  5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
  8. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.

em. 4.1000.