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Legislatura XIX

Proposta emendativa 0.18.01000.4.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/12/2022  [ apri ]
0.18.01000.4.

  All'articolo aggiuntivo 18.01000 del Governo, lettera a), capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: purché dotate del fascicolo digitale del fabbricato. Il fascicolo digitale del fabbricato è istituito mediante la raccolta organica di informazioni, anche disomogenee, urbanistiche, catastali, edilizie, impiantistiche, strutturali, redatte da professionisti abilitati. Il fascicolo concorre mediante la conoscenza dell'edificato alla prevenzione del pericolo idraulico, del pericolo idrogeologico, del pericolo sismico nonché altre sorgenti di rischio e concorre alla messa a punto di forme di classificazione e riduzione del rischio. Il fascicolo ha natura esclusivamente digitale, opera secondo i princìpi e le tecnologie della cooperazione applicativa di cui all'articolo 73 del Codice dell'amministrazione digitale, e rispetta e favorisce la raccolta e lo scambio di informazioni secondo i criteri degli open data ed è implementato in modo indipendente dalle caratteristiche del sistema hardware impiegato per la sua consultazione. Il fascicolo è liberamente consultabile, fatta salva la possibilità di prevedere sezioni a consultazione limitata ed è coerente con i princìpi di rispetto della privacy, rispetto della cyber-security, rispetto dell'economicità del procedimento amministrativo. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, è approvato il regolamento per la definizione della struttura del fascicolo digitale del fabbricato.