stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 0.18.01000.30.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/12/2022  [ apri ]
0.18.01000.30.
inammissibile(inammissibile per estraneità di materia)

  All'articolo aggiuntivo 18.01000 del Governo, lettera a), dopo il capoverso «Art. 18-bis», aggiungere il seguente:

Art. 18-ter.
(Detrazione interessi mutui prima casa)

  1. Al fine di calmierare l'impatto dell'incremento dei tassi di interesse sui mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale, per le spese sostenute nell'anno 2022, l'importo massimo in detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è incrementato a euro 5.000.
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.