All'articolo aggiuntivo 18.01000 del Governo, lettera a), capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: purché dotate del fascicolo elettronico del fabbricato, redatto da un tecnico abilitato che contenga tutte le informazioni identificative e i dati relativi agli aspetti strutturali, ambientali, energetici, impiantistici, progettuali, geologici, sismici e di sicurezza.