All'articolo aggiuntivo 18.01000 del Governo, lettera r), dopo il capoverso «Art. 146-quinquies», al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 817, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe per categorie omogenee non eccedano di oltre il 50 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021».