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Legislatura XIX

Proposta emendativa 0.18.01000.21.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/12/2022  [ apri ]
0.18.01000.21.
inammissibile(inammissibile per estraneità di materia)

  All'articolo aggiuntivo 18.01000 del Governo, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

   sostituire il numero 1), con il seguente:

    1) al comma 2, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «65 per cento» e le parole: «25 per cento» con le seguenti: «35 per cento»;

   dopo il numero 1), inserire il seguente:

    1-bis. dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

   «5-bis. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.
   5-ter. I soggetti di cui al comma 5-bis, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

   a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;

   b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.

   5-quater. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 5-bis, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
   5-quinquies. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° febbraio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-quater.
   5-sexies. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 5-ter e 5-quater, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 5-ter, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
   5-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 5-bis, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.
   5-octies. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 5-ter, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 5-quater, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
   5-novies. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 5-ter e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.
   5-decies. Il gettito derivante dal pagamento del contributo straordinario di cui al comma 5-ter, è destinato ad un apposito Fondo di solidarietà per il contrasto della povertà energetica, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per essere ripartito ai comuni, al fine di erogare contributi per il pagamento delle forniture di energia elettrica e gas in favore dei clienti economicamente e/o fisicamente svantaggiati, come definiti dall'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dagli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
   5-undecies. Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.
   5-duodecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 5-decies

   al numero 2), apportare le seguenti modificazioni:

    1) dopo le parole: all'articolo 37 aggiungere le seguenti: , comma 2,

    2) sostituire le lettere a), b) e c), con le seguenti:

   a) le parole: «periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 luglio 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 luglio 2021»;

   b) le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 40 per cento»;

   c) le parole: «inferiore al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore al 15 per cento»;

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure in materia di contributo di solidarietà temporaneo per il 2023, contributo straordinario contro il caro bollette e contributo solidaristico straordinario e temporaneo contro il caro bollette».