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Legislatura XIX

Proposta emendativa 0.18.01000.18.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/12/2022  [ apri ]
0.18.01000.18.
inammissibile(inammissibile per estraneità di materia)

  All'articolo aggiuntivo 18.01000 del Governo, lettera a), capoverso «Art. 18-bis», dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2023, se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato abitativi è effettuato nei confronti di imprese di compravendita immobiliare, organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, società di cui all'articolo 1, commi da 119 a 141, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, società di cui all'articolo 7.1, comma 4, e all'articolo 7.2 della legge 30 aprile 1999, n. 130, che svolgano sugli stessi interventi di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in misura minima del 10 per cento rispetto al costo di acquisto del fabbricato o porzione di fabbricato, e che entro cinque anni dall'acquisto procedano all'alienazione degli stessi, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tale termine e che gli immobili non vengano locati o in ogni caso utilizzati per attività produttive di reddito: 4 per cento»;
  1-ter. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, dopo la nota II-sexies), è aggiunta la seguente: «II-septies) Per l'anno 2023, nel caso in cui le condizioni per l'applicazione dell'imposta in misura fissa di cui al comma 1 non siano adempiute entro il termine quinquennale ivi previsto, sono dovute l'imposta di registro nella misura ordinaria nonché una sanzione del 30 per cento dell'imposta stessa, oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria»;
  1-quater. Con riferimento agli atti di cui al comma 1-bis, si applicano le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni annui a decorrere dal 2023 con le seguenti: 396 milioni annui a decorrere dal 2023.