stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 0.18.01000.13.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/12/2022  [ apri ]
0.18.01000.13.
inammissibile(inammissibile per carenza di compensazione)

  All'articolo aggiuntivo 18.01000 del Governo, lettera q), capoverso «Art. 110-bis», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. In attuazione dell'articolo 7, commi terzo e quarto, dell'Accordo di Villa Madama tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984, il primo comma, lettera i), dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 si interpreta nel senso che l'esenzione spetta per gli immobili degli enti ecclesiastici aventi fine di religione e di culto già destinati alle attività previste all'articolo 16, lettera a), della Legge 10 maggio 1985, n. 222, anche nei casi in cui l'immobile non venga più in concreto utilizzato o risulti divenuto inagibile, sempre che non risulti provato sugli stessi l'effettivo svolgimento di attività diverse da quelle di religione o di culto contrastante con l'originaria destinazione fiscale di esenzione.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni interpretative in materia di IMU.