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Legislatura XIX

Proposta emendativa 0.4.1000.112.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2022  [ apri ]
0.4.1000.112.
inammissibile(inammissibile per estraneità di materia)

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera t), dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. A decorrere dall'anno 2023, i proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni delle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche di cui agli articoli 24, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e 82, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono versati nel fondo di cui al comma 3-ter, per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 32, comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
  1-ter. A decorrere dall'anno 2023, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo in cui confluiscono i proventi di cui al comma 1-bis. Le risorse del Fondo sono impiegate per l'adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso ciascuna amministrazione e per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 32, comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di competenza dei comuni e delle province. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro per le disabilità, sono definite le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma.

em. 4.1000.