All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera g), capoverso «Art. 138-bis», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 40, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «all'anno 2022» sono sostitute dalle seguenti: «agli anni 2022 e 2023».
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 370 milioni per l'anno 2023.