All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera b), capoverso «Art. 92-bis», comma 1, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 12 milioni, dopo le parole: da ripartire inserire le seguenti: per una quota di 5 milioni di euro e sopprimere le parole: finalizzate alla riduzione del divario infrastrutturale.
Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.