All'articolo aggiuntivo 18.01000 del Governo, lettera d), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:
dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) al comma 2, terzo periodo, le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 100 per cento»;
dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:
«5-ter. Le maggiori entrate, provenienti da quanto previsto dal presente articolo, sono assegnate a un “Fondo” istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze denominato “Fondo emergenziale per i costi energetici”. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate a incrementare, per l'anno 2023, le misure di compensazione al carovita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili».