All'articolo aggiuntivo 18.01000 del Governo, lettera a), dopo il capoverso «Art. 18-bis», aggiungere il seguente:
Art. 18-ter.
(Estensione cedolare secca al 10 per cento)
1. All'articolo 3, comma 2, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica» sono soppresse.
2. I commi 2-bis e 2-bis.1, dell'articolo 9, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono abrogati.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3 è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2023.