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Legislatura XIX

Proposta emendativa 0.18.01000.27.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/12/2022  [ apri ]
0.18.01000.27.
inammissibile(inammissibile per estraneità di materia)

  All'articolo aggiuntivo 18.01000 del Governo, lettera p), capoverso «Art. 51-bis», dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Il credito d'imposta al 100 per cento di cui al comma 1-ter dell'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è applicato, nelle medesime modalità, anche alle commissioni maturate nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, e spetta a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 196 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: ricerca e sviluppo inserire le seguenti: e dei termini di fruizione del credito d'imposta in materia di mezzi di pagamento.