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Legislatura XIX

Proposta emendativa 0.18.01000.2.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/12/2022  [ apri ]
0.18.01000.2.
inammissibile(inammissibile per estraneità di materia)

  All'articolo aggiuntivo 18.01000 del Governo, lettera r), dopo il capoverso «Art. 146-bis», aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.1.
(Riduzione IMU per immobili posseduti da cittadini italiani iscritti all'AIRE)

  1. All'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 48, è aggiunto il seguente:

   «48-bis. A partire dall'anno 2023 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, con relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, nel comune di iscrizione AIRE, a condizione che tale unità immobiliare non risulti locata o data in comodato d'uso, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ridotta rispettivamente al 37,5 per cento nell'anno 2023, 50 per cento nell'anno 2024, 75 per cento nell'anno 2025, 100 per cento a decorrere dall'anno 2026.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2023, 4 milioni di euro per l'anno 2024, 6 milioni di euro per l'anno 2025 e 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.