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Legislatura XIX

Proposta emendativa 0.18.01000.12.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/12/2022  [ apri ]
0.18.01000.12.

  All'articolo aggiuntivo 18.01000 del Governo, lettera r), capoverso «Art. 146-sexies», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 novembre 2016, n. 232, dopo la lettera d-octies) è aggiunta la seguente:

   «d-novies) destinato, quanto a 50 milioni di euro, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sulla base dei seguenti criteri:

    1) ai fini della verifica del rispetto del requisito di dimensione demografica, si considera la popolazione residente risultante dai dati ufficiali dell'ISTAT relativi al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile alla data del 10 settembre dell'anno precedente quello di riferimento del FSC, reperibili al seguente indirizzo: http://demo.istat.it/bil/index.php?anno=2019&lingua=ita;

    2) ai fini dell'ammissibilità al riparto della quota, la popolazione residente al 1° gennaio del secondo anno precedente quello di ripartizione del fondo deve registrare una riduzione di oltre il 5 per cento rispetto al 2011 e il reddito medio pro capite comunale deve risultare inferiore di oltre 1.500 euro rispetto alla media nazionale;

    3) al riparto sono comunque ammessi i comuni che rispettano il requisito di cui al numero 1) e risultano in condizione di dissesto o di riequilibrio finanziario pluriennale, con deliberazione dello stato di crisi finanziaria risalente fino al quinto anno precedente rispetto a quello di riferimento del fondo di solidarietà comunale oggetto di riparto;

    4) il riparto avviene in proporzione della popolazione residente di ciascun comune, di cui al precedente numero 1).»;

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante riduzioni di pari importo del fondo di cui all'articolo 152, comma 3.