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Legislatura XIX

Proposta emendativa 85.01.in IX Commissione in sede consultiva riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2022  [ apri ]
643-bis/IX/85.01.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Misure a sostegno delle imprese di autotrasporto e degli operatori logistici)

  1. In considerazione dei gravi effetti derivanti dal conflitto russo-ucraino, alle imprese di autotrasporto merci in conto terzi iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori e agli operatori della logistica non si applica per l'anno 2023, nel limite di spesa massima di cui al comma 2, l'obbligo di contribuzione nei confronti dell'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2,8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.