stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 15.03.in VI Commissione in sede consultiva riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2022  [ apri ]
643-bis/VI/15.03.

  Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Incentivi per il rientro in Italia di lavoratori residenti all'estero)

  1. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Ai fini delle imposte sui redditi è altresì escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai soggetti che, in possesso di titolo di diploma di maturità di natura tecnica o scientifica non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di lavoro subordinato in ambito tecnico o scientifico in aziende private o pubbliche per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sono individuati i diplomi richiesti e le attività lavorative svolte all'estero utili per usufruire dell'agevolazione.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.