Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:
Art. 130-bis.
1. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo e in osservanza dell'articolo 1 comma 381 lettera a) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2023, di 76 milioni di euro per l'anno 2024, di 299 milioni di euro per l'anno 2025 e di euro 349 milioni annui a decorrere dall'anno 2026.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 152, comma 3 è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2023, di 76 milioni di euro per l'anno 2024, di 299 milioni di euro per l'anno 2025 e di euro 349 milioni annui a decorrere dall'anno 2026.