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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.925. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.925.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di consentire l'organizzazione degli eventi di promozione sportiva denominati «Giochi della Gioventù», è istituito presso il Dipartimento per lo sport un fondo denominato «Fondo per la realizzazione dei Giochi della Gioventù», con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato con provvedimento dell'autorità di Governo competente in materia di sport il regolamento relativo alle modalità di utilizzo del fondo.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 380 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni annui a decorrere dall'anno 2024.

ex *107.6.