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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.91. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.91.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 56 con il seguente:

Art. 56.

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1, si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato una anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di sessanta anni.».

ex 12.2.