Sopprimerlo.
Conseguentemente, sostituire l'articolo 56 con il seguente:
Art. 56.
1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1, si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato una anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di sessanta anni.».