Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:
Art. 101-bis.
(Normativa antincendio edilizia scolastica)
1. Al fine di realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa a norma antincendio degli edifici scolastici delle scuole secondarie superiori, è istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito un fondo pari a 175 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 da ripartire con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città, da emanarsi entro il 28 febbraio 2023 tra le province e le città metropolitane.
2. All'articolo 4, comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 175 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.