Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Modifiche decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175)
1. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, apportare le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma sostituire le parole: «31 marzo 2023» con le seguenti: «30 giugno 2023»;
b) al quarto comma sostituire le parole: «31 marzo 2023» con le seguenti: «30 giugno 2023».