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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.837. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.837.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Per supportare il personale scolastico nelle finalità di cui al comma 1 e per realizzare attività rivolte, oltre che al personale, agli studenti ed alle famiglie finalizzate esclusivamente a fornire un servizio di consulenza psicologica al sistema scuola, anche ai fini della prevenzione del disagio psicologico, alle difficoltà relazionali emergenti nonché avviare percorsi di educazione all'affettività e alla acquisizione delle competenze trasversali personali per la vita, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2024, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale.
  1-ter. Gli psicologi di cui al comma precedente svolgono la propria attività, per un monte ore settimanale massimo di ventiquattro ore e per un costo orario lordo di 40 euro, inclusivo degli oneri riflessi, nell'ambito degli Uffici scolastici provinciali i quali organizzano la presenza degli psicologi nelle strutture scolastiche di competenza, sulla base del fabbisogno e in coordinamento con il CNOP per la valutazione degli interventi.
  1-quater. Per le finalità di cui ai commi 1-bis e 1-ter è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni per l'anno 2024. Il Ministero dell'istruzione e del merito con decreto da adottare entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, ripartisce il finanziamento previsto per il biennio 2023-2024 tra gli uffici scolastici provinciali.
  1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, pari a 40 milioni di euro per il 2023 e a 60 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex 100.3.