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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.831. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.831.

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.
(Trasporto scolastico per alunni con disabilità frequentanti le scuole secondarie di secondo grado)

  1. Al fine di garantire il diritto allo studio per gli studenti con disabilità e rimuovere gli ostacoli che possano limitarne l'esercizio, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito il «Fondo a sostegno del trasporto scolastico per alunni con disabilità frequentanti le scuole secondarie di secondo grado» con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. I requisiti per l'accesso al Fondo da parte delle pubbliche amministrazioni titolari delle funzioni di trasporto scolastico per alunni con disabilità frequentanti le scuole secondarie di secondo grado sono determinati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottarsi di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 100 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex 99.06.