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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.821. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.821.

  Al comma 1, capoverso comma 5-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: nell'anno scolastico 2024/2025 con le seguenti: a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025;

  Conseguentemente:

   al medesimo comma:

   medesimo capoverso:

   primo periodo, sostituire le parole: calcolato sulla base del parametro di cui al comma 5 con le seguenti: pari a quello dell'anno scolastico 2022/2023;

   secondo periodo, sopprimere le parole: per i primi sette anni scolastici;

   secondo periodo, sostituire le parole: non superiore al 2% con le seguenti: correttivo non inferiore al 10%;

   sostituire il comma 2, con il seguente:

  2. Per l'applicazione del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito uno specifico fondo compensativo con una dotazione di 5, 5 milioni di euro per l'anno 2024, 21 milioni per l'anno 2025, 34,5 milioni per l'anno 2026, 46 milioni per l'anno 2027, 54 milioni per l'anno 2028, 63 milioni per l'anno 2029, 73 milioni per l'anno 2030, 82, 5 milioni per l'anno 2031 e 88,5 milioni a decorrere dall'anno 2032, nei limiti dei quali è autorizzata la spesa; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione a decorrere dall'anno 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziata dall'articolo 152, comma 3.

ex 0.58.01000.21.