stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.803. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.803.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Contributo destinato all'acquisto di parrucche per pazienti oncologici)

  1. I pazienti oncologici che a seguito di un ciclo di chemioterapia abbiano subito la perdita di capelli hanno diritto ad un contributo di euro 300 per l'acquisto di parrucca. La richiesta di contributo deve essere indirizzata alla Azienda sanitaria locale di riferimento, presentando un certificato che attesti la patologia neoplastica e l'intercorsa alopecia secondaria a trattamenti chemioterapici e la ricevuta di avvenuto pagamento per l'acquisto della parrucca. Le regioni provvedono all'erogazione del contributo.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, che costituisce tetto di spesa.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge

ex 97.022.